Cass. civ. n. 15763 del 06 giugno 2023
Testo massima n. 1
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Procedimento di equa riparazione per durata irragionevole del processo - Opposizione al decreto ex art. 5-ter della l. n. 89 del 2001 - Termine per la notifica al resistente del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza - Perentorietà - Esclusione - Conseguenze.
In tema di procedimento di equa riparazione per durata irragionevole del processo, in caso di opposizione al decreto di rigetto ex art. 5-ter, l. n. 89 del 2001, il termine concesso all'opponente per notificare il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza non è perentorio, di talché, in caso di omessa o inesistente notifica, può concedersi un nuovo termine che, diversamente dal primo, ha natura perentoria e la cui violazione determina l'estinzione del processo ex art. 307, comma 3, c.p.c..
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST.
Legge 24/03/2001 num. 89 art. 5 ter CORTE COST.
Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST.
Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 55 CORTE COST.