Cass. civ. n. 15763 del 6 giugno 2023

Testo massima n. 1


CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE


Procedimento di equa riparazione per durata irragionevole del processo - Opposizione al decreto ex art. 5-ter della l. n. 89 del 2001 - Termine per la notifica al resistente del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza - Perentorietà - Esclusione - Conseguenze.


In tema di procedimento di equa riparazione per durata irragionevole del processo, in caso di opposizione al decreto di rigetto ex art. 5-ter, l. n. 89 del 2001, il termine concesso all'opponente per notificare il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza non è perentorio, di talché, in caso di omessa o inesistente notifica, può concedersi un nuovo termine che, diversamente dal primo, ha natura perentoria e la cui violazione determina l'estinzione del processo ex art. 307, comma 3, c.p.c..

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Riferimenti normativi

Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE
Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST.
Legge 24/03/2001 num. 89 art. 5 ter CORTE COST.
Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST.
Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 55 CORTE COST.

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Conformi: Cass. civ. n. 8421/2014

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