Cass. pen. n. 31253 del 18 settembre 2002

Testo massima n. 1


Lo stato di latitanza viene meno, oltre che per le cause previste dall'art. 296, comma 4, c.p.p., soltanto con la cattura o la costituzione spontanea in Italia ovvero con l'arresto dell'imputato all'estero a fini estradizionali, in relazione al reato per il quale si procede, poiché in questo modo l'imputato viene a trovarsi anche nella disponibilità dell'autorità giudiziaria italiana.

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