Cass. civ. n. 15776 del 05 giugno 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - IN GENERE Restituzione di azienda dall'usufruttuario o dall'affittuario - Rimanenze, miglioramenti, incrementi - Autonoma oggettività contrattuale - Assoggettabilità IVA - Esclusione - Fondamento.


In caso di restituzione (retrocessione) dell'azienda dall'usufruttuario o dall'affittuario al proprietario, le rimanenze, i miglioramenti e gli incrementi dei beni strumentali non sono assoggettati ad IVA, ancorché non inventariati, non potendo già "a monte" acquisire una propria autonoma oggettività contrattuale rispetto all'usufrutto o all'affitto dell'intero complesso aziendale, che di per sé, in base all'art. 2555 c.c., li ricomprende.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 3415 del 2020

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2555
Cod. Civ. art. 2561
Cod. Civ. art. 2562

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