Cass. civ. n. 1580 del 22 gennaio 2025

Testo massima n. 1


CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA' DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE Contratti tra professionisti e consumatori - Provvedimento dell'AGCM che accerta l'assenza di chiarezza e comprensibilità delle clausole contrattuali - Valenza di presunzione legale di vessatorietà nel giudizio civile ex art. 37-bis, comma 4, d. lgs. n. 206 del 2005 - Esclusione - Ragioni.


In tema di contratti conclusi tra professionisti e consumatori, il provvedimento con cui l'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta l'assenza di chiarezza e di comprensibilità di alcune clausole contrattuali non determina nel giudizio civile, promosso ex art. 37-bis, comma 4, del d. lgs. n. 206 del 2005 (c.d. "Codice del consumo"), alcuna presunzione legale di vessatorietà, sia perché la predetta Autorità esprime nel relativo giudizio amministrativo solo una valutazione giuridica e non effettua alcun accertamento probatorio privilegiato, sia perché, diversamente da quanto accade nell'ipotesi di accertamento dell'abuso di posizione dominante, nella specie si fa questione di disposizioni contrattuali cui il consumatore ha accesso senza alcuna asimmetria informativa, siccome riferibili a un rapporto di cui lo stesso è parte.

Massime precedenti

Difformi: Cass. civ. n. 23655 del 2021

Normativa correlata

Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 37 bis com. 4
Cod. Civ. art. 2727
Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

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