Cass. civ. n. 15801 del 06 giugno 2024

Testo massima n. 1


CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - IN GENERE Prelazione di locazione - Preliminare unilaterale - Differenze - Violazione del patto di prelazione - Conseguenze - Fondamento.


A differenza del contratto preliminare unilaterale, che comporta l'immediata e definitiva assunzione dell'obbligazione di prestare il consenso per il contratto definitivo, il patto di prelazione relativo alla locazione di un bene attribuisce al promissario esclusivamente il diritto di essere preferito nella conclusione del contratto alle condizioni concordate, fermo restando il potere del promittente di non concludere affatto il contratto, con la conseguenza che, nel caso di violazione del patto da parte del promittente - che concluda senz'altro con terzi il contratto cui esso inerisce senza effettuare la denuntiatio, oppure senza attendere la scadenza del termine assegnato al prelazionario per il relativo esercizio, o anche senza tener conto dell'avvenuta accettazione dello stesso prelazionario - questi può solo agire per il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento, in quanto l'ordinamento non appresta, per il caso di prelazione volontaria, rimedi lato sensu coercitivi: né il diritto di riscatto, il quale è riservato a ben specifiche ipotesi di prelazione ex lege, né tantomeno l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 3571 del 1999

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1362
Cod. Civ. art. 1351
Cod. Civ. art. 2932
Cod. Civ. art. 1571

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