Cass. civ. n. 15822 del 06 giugno 2023

Testo massima n. 1


ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE Ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. - Vizi formali - Impugnazione - Opposizione ex art. 617 c.p.c. - Necessità - Contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata - Opposizione ex art. 615 c.p.c. - Esclusione.


In tema di espropriazione presso terzi, avverso l'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c. è esperibile unicamente l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., per contestare i vizi formali propri del provvedimento o degli atti che l'hanno preceduto, atteso che, una volta concluso il procedimento esecutivo con l'assegnazione del credito pignorato, non è più possibile contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata, nelle forme dell'opposizione ex art. 615 c.p.c..

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 108 del 2023

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

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