Cass. civ. n. 15822 del 06 giugno 2023
Testo massima n. 1
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE Ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. - Vizi formali - Impugnazione - Opposizione ex art. 617 c.p.c. - Necessità - Contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata - Opposizione ex art. 615 c.p.c. - Esclusione.
In tema di espropriazione presso terzi, avverso l'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c. è esperibile unicamente l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., per contestare i vizi formali propri del provvedimento o degli atti che l'hanno preceduto, atteso che, una volta concluso il procedimento esecutivo con l'assegnazione del credito pignorato, non è più possibile contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata, nelle forme dell'opposizione ex art. 615 c.p.c..
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.