Cass. civ. n. 15901 del 06 giugno 2024

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO Comunicazione dell'ordinanza d'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. - Requisiti ai fini della decorrenza del termine per il ricorso per cassazione - Fattispecie.


La comunicazione dell'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. è idonea a far decorrere il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, ex art. 348-ter, comma 3, c.p.c. solo quando permetta alla parte destinataria di conoscere la natura del provvedimento adottato, implicante lo speciale regime d'impugnazione previsto. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile, per tardività, il ricorso proposto avverso la sentenza di primo grado cinque mesi dopo la comunicazione dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello effettuata a mezzo PEC al difensore).

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 19352 del 2016

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 348 bis
Cod. Proc. Civ. art. 348
Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

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