Cass. pen. n. 15908 del 22 febbraio 2024
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO - Sopravvenuta carenza di interesse per causa non imputabile al ricorrente - Rinuncia al ricorso - Declaratoria di inammissibilità - Condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa per le ammende - Esclusione - Ragioni.
In tema di ricorso per cassazione, qualora il ricorrente rinunci all'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa a lui non imputabile, la declaratoria di inammissibilità non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 589 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591