Cass. civ. n. 15923 del 06 giugno 2023

Testo massima n. 1


PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI Fatto notorio - Crisi economica o finanziaria - Inclusione - Condizioni - Fattispecie.


Le condizioni di crisi economica o finanziaria, quando sono generalizzate, rientrano nella nozione di "fatto notorio" per i fini di cui all'art. 115 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto notoria la crisi finanziaria generata dai cc.dd. mutui "subprime", iniziata negli U.S.A. nel 2006 e culminata il 15 settembre 2008 con il fallimento della società finanziaria "Lehman Brothers Holdings Inc.").

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 9244 del 2007

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

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