Cass. civ. n. 15926 del 7 giugno 2024

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI


Decorrenza - Notificazione della sentenza - Domanda di revocazione - Equipollenza - Proposizione da parte del soccombente del ricorso per cassazione dopo la proposizione dell'istanza di revocazione - Art. 398, comma 4, c.p.c. - Termine breve - Applicabilità - Sospensione dei termini per l'impugnazione in cassazione - Decorrenza.


La notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale, sia per la parte notificante che per la parte destinataria, alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, onde la tempestività del successivo ricorso per cassazione va accertata non soltanto con riguardo al termine lungo dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, a meno che il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per ricorrere per cassazione, ai sensi dell'art. 398, comma 4, c.p.c., con effetto dalla data di comunicazione del provvedimento di sospensione.

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Riferimenti normativi

Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 398
Cod. Proc. Civ. art. 325
Cod. Proc. Civ. art. 326

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Conformi: Cass. civ. n. 22220/2019

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