Cass. pen. n. 2218 del 8 maggio 1998

Testo massima n. 1


Ai fini della legittimità del provvedimento con il quale, ai sensi dell'art. 300, comma 5, c.p.p., venga disposta la riapplicazione di una misura coercitiva nei confronti di imputato già prosciolto o assolto e successivamente condannato per lo stesso fatto, non è necessario che il detto provvedimento sia assunto nella stessa camera di consiglio in cui è stata deliberata la condanna, essendo invece sufficiente che esso, quando non ne sia stata data lettura contestualmente alla pronuncia della sentenza, sia emesso in un momento successivo a detta pronuncia.

Testo massima n. 2


L'ordinanza impositiva di una misura cautelare emessa, ai sensi dell'art. 300, comma 5, c.p.p., nei confronti di imputato già prosciolto o assolto e successivamente condannato per lo stesso fatto deve contenere soltanto una nuova valutazione delle esigenze cautelari e non anche l'indicazione degli specifici elementi indiziari di accusa, da ricavarsi unicamente dalla sentenza di condanna.

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