Cass. civ. n. 15981 del 7 giugno 2023

Testo massima n. 1


ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA - CONTROVERSIE (OPPOSIZIONE ALLE DISTRIBUZIONI)


Esecuzione forzata - Distribuzione della somma ricavata - Domanda di sostituzione - Sostituzione del creditore esecutante da parte di un suo creditore personale - Effetti - Pignoramento del credito presso terzi - Configurabilità - Esclusione - Inapplicabilità dell'art. 2914 n. 2 c.c. - Conseguenze - Cessione del credito anteriore alla domanda di sostituzione - Subingresso del “creditor creditoris” - Esclusione - Cessione di credito - Perfezionamento - Nei rapporti fra cedente e cessionario - Semplice scambio di consensi - Sufficienza - Notificazione della cessione o accettazione da parte del debitore ceduto ex art. 1265 c.c. - Finalità - Risoluzione del conflitto tra più cessionari del medesimo credito.


La sostituzione esecutiva ai sensi dell'art. 511 c.p.c. realizza il subingresso di uno o più creditori del creditore dell'esecutato nella sua posizione processuale nel diritto al riparto della somma ricavata dall'esecuzione e non integra pertanto una forma di pignoramento del credito presso terzi, cosicché non trova applicazione la norma dell'art. 2914, n. 2, c.c., che opera solo nei confronti del creditore pignorante; ne consegue che, nell'ambito del processo esecutivo, la cessione del credito, effettuata dal creditore procedente (o intervenuto) con atto di data certa anteriore alla domanda di sostituzione di cui al citato art. 511, impedisce a quest'ultima di produrre i relativi effetti per il venir meno di quella posizione attiva nella quale il "creditor creditoris" intende subentrare, dal momento che tale cessione si perfeziona, nei rapporti fra cedente e cessionario, in virtù del solo consenso da essi espresso e che l'art. 1265 c.c. richiede la notifica della cessione o l'accettazione da parte del debitore esclusivamente per risolvere il conflitto tra più cessionari del medesimo credito.

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Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 1264
Cod. Civ. art. 1265
Cod. Civ. art. 2914
Cod. Proc. Civ. art. 499 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 511
Cod. Proc. Civ. art. 543

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Conformi: Cass. civ. n. 2608/1987

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