Cass. civ. n. 15988 del 07 giugno 2023

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA Opposizione a decreto ingiuntivo - Sola declinatoria di competenza per valore ad opera del giudice dell'opposizione - Conseguenze - Spese della fase monitoria - Spettanza all’opponente.


La sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara la propria incompetenza per valore comporta necessariamente la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto opposto, con la conseguenza che l'opponente ha diritto alla liquidazione delle spese di lite, a prescindere dall'esito del giudizio ordinario (innanzi al giudice "ad quem") avente ad oggetto l'accertamento del credito dedotto nel ricorso per ingiunzione.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 1121 del 2022

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

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