Cass. civ. n. 15988 del 7 giugno 2023

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA


Opposizione a decreto ingiuntivo - Sola declinatoria di competenza per valore ad opera del giudice dell'opposizione - Conseguenze - Spese della fase monitoria - Spettanza all’opponente.


La sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara la propria incompetenza per valore comporta necessariamente la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto opposto, con la conseguenza che l'opponente ha diritto alla liquidazione delle spese di lite, a prescindere dall'esito del giudizio ordinario (innanzi al giudice "ad quem") avente ad oggetto l'accertamento del credito dedotto nel ricorso per ingiunzione.

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Riferimenti normativi

Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

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Precedenti: Cass. civ. n. 1121/2022

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