14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 34119 del 18 settembre 2001
Testo massima n. 1
Il numero 3 bis dell’art. 303, comma 1, lett. b ], c.p.p. [ inserito dall’art. 2, comma 1, del D.L. 24 novembre 2000 n. 341, convertito, con modifiche, in legge 19 gennaio 2001 n. 4 ], nel disporre – dopo aver stabilito l’aumento fino a sei mesi dei termini di durata della custodia cautelare previsti dai precedenti nn. 1, 2 e 3, qualora si proceda per i delitti di cui all’art. 407, comma 2, lett. a ], c.p.p. – che «tale termine è imputato a quello della fase precedente ove non completamente utilizzato, ovvero ai termini di cui alla lett. d ] per la parte eventualmente residua» e che «in quest’ultimo caso i termini di cui alla lett. d ] sono proporzionalmente ridotti», lascia chiaramente intendere come comunque i termini delle fasi ordinarie di custodia cautelare, complessivamente calcolati, non possano essere superati
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Testo massima n. 2
L’art. 304, comma 6, c.p.p., nel testo modificato dall’art. 2, comma 2, del D.L. 24 novembre 2000 n. 341, convertito con modifiche in legge 19 gennaio 2001 n. 19, nel vietare che, per effetto delle sospensioni previste dai commi precedenti, venga superato il doppio dei termini di custodia cautelare previsti dal precedente art. 303, commi 1, 2 e 3, precisa che non si deve tener conto dell’ulteriore termine di sei mesi previsto dallo stesso art. 303, comma 1, lett. b ], n. 3 bis, con ciò significando, quindi, che detto ultimo termine [ introdotto dall’art. 2 comma 1, del citato D.L. n. 341/2000 ], viene ad essere sterilizzato, per cui non può essere aggiunto ai termini di durata massima della custodia cautelare, i quali restano pertanto inalterati.
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