Cass. civ. n. 16005 del 07 giugno 2023

Testo massima n. 1


ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE Dichiarazione di quantità del terzo, ex art. 547 c.p.c. (come modificato dal d.l. n. 132 del 2014, conv. in l. n. 162 del 2014, “ratione temporis” applicabile) - Modalità - Lettera raccomandata o PEC - Necessità - Mezzi diversi - Inidoneità - Conseguenze - Fattispecie.


La dichiarazione resa dal terzo pignorato ex art. 547 c.p.c. (nel testo modificato dal d.l. n. 132 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 162 del 2014) deve essere resa al creditore pignorante con comunicazione formale - cioè, a mezzo lettera raccomandata o PEC - avendo la funzione, se positiva, di individuare il bene o il credito del debitore esecutato che forma oggetto dell'azione esecutiva; ne consegue che detta dichiarazione, qualora effettuata con mezzi diversi da quelli prescritti e inidonei a dimostrare immediatamente ed incontestabilmente la sua esistenza e il suo contenuto, è da considerarsi "tamquam non esset", dovendosi pertanto procedere, ai sensi dell'art. 548, comma 2, c.p.c., alla fissazione di apposita udienza, in esito alla quale, in mancanza di dichiarazione del terzo e alle ulteriori condizioni indicate dalla citata norma, il credito pignorato si ha per non contestato secondo il meccanismo della "ficta confessio". (Principio affermato con riferimento ad una dichiarazione resa dal terzo via telefax).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 28047 del 2021

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 547
Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 CORTE COST.
Legge 10/11/2014 num. 162 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST.

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