Cass. civ. n. 16006 del 07 giugno 2024

Testo massima n. 1


RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA - DISPOSIZIONI APPLICABILI - OPPOSIZIONE DI TERZI - LIMITI Riscossione coattiva - Opposizione di terzo - Limitazioni probatorie - Prova dell'appartenenza del bene - Sentenza, atto pubblico o scrittura privata autenticata - Necessità.


Nell'opposizione di terzo avverso l'esecuzione mobiliare promossa dall'agente della riscossione, la prova dell'appartenenza del bene è soggetta alle limitazioni di cui all'art. 63 (già art. 65) del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale esige l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata di data anteriore all'anno a cui si riferisce il tributo iscritto a ruolo ovvero la sentenza passata in giudicato, pronunciata su domande proposte anteriormente allo stesso anno.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 10961 del 2010

Normativa correlata

DPR 29/09/1973 num. 602 art. 63 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE
Decreto Legge 31/12/1996 num. 669 art. 5 CORTE COST.
Legge 23/02/1997 num. 30 CORTE COST.

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