Cass. civ. n. 16012 del 7 giugno 2024

Testo massima n. 1


PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - ESAME CONTABILE PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - ESAME CONTABILE


Consulenza tecnica contabile - Consenso delle parti - Modalità - Comportamento tenuto dai consulenti di parte - Irrilevanza.


In tema di consulenza tecnica contabile ex art. 198 c.p.c., l'acquisizione, da parte del consulente di ufficio, di documenti non precedentemente prodotti dalle parti, possibile anche se volta a provare fatti principali e non meramente accessori, necessita del consenso espresso, tacito o per facta concludentia, delle parti stesse, insufficiente rivelandosi quello eventualmente desumibile dalla condotta tenuta, nel corso delle operazioni peritali, dai loro consulenti, essendo questi ultimi privi del potere di impegnare le prime su questioni diverse da quelle inerenti alle indagini tecniche svolte dal consulente di ufficio. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito, che aveva erroneamente dichiarato la nullità della c.t.u., sebbene l'acquisizione del contratto di mutuo da parte del consulente fosse stata acconsentita dalle parti per essere stato il documento trasmesso dallo stesso legale della parte avversa a quella normalmente onerata e utilizzato, nel contraddittorio delle parti, nel corso delle operazioni peritali).

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Riferimenti normativi

Cod. Proc. Civ. art. 198
Cod. Proc. Civ. art. 194
Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST.

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Conformi: Cass. civ. n. 1763/2024

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