Cass. civ. n. 16039 del 10 giugno 2024
Testo massima n. 1
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Equa riparazione nel giudizio di revocazione avverso la sentenza di appello - Presupposti - Proposizione del rimedio acceleratorio di cui all' art. 281 sexies c.p.c., applicabile ex art. 352, comma 6, c.p.c. ratione temporis vigente - Modalità - Nozione di cui a Corte Cost. n. 121 del 2021.
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del giudizio di revocazione avverso la sentenza di appello, non sussiste il diritto all'indennizzo ove non venga formulata istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell'art.281-sexies c.p.c. - applicabile in forza dell'ultimo comma dell'art. 352 c.p.c. ratione temporis vigente e costituente rimedio preventivo ex art. 1-ter, comma 1, della l. n. 89 del 2001 - essendo richiesto alla parte, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 121 del 2020, un comportamento collaborativo con il giudicante, al quale manifestare la propria disponibilità al passaggio al rito semplificato o al modello decisorio concentrato, in tempo potenzialmente utile ad evitare il superamento del termine di ragionevole durata del processo, restando di competenza del giudice verificare l'utilizzabilità del diverso modello decisorio.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Legge 24/03/2001 num. 89 art. 1 ter CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 281 sexies
Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.