Cass. pen. n. 16046 del 19 marzo 2024
Testo massima n. 1
SENTENZA - DELIBERAZIONE - IMMEDIATEZZA - Principio di immutabilità del giudice ex art. 525, comma 2, cod. proc. pen. - Nozione - Fattispecie.
Il tema di immutabilità del giudice ex art. 525, comma 2, cod. proc. pen., un collegio diversamente composto da quello che ha iniziato la trattazione della regiudicanda può legittimamente emettere la sentenza a condizione che siano state compiute davanti ad esso tutte le attività proprie del dibattimento. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la nullità della sentenza emessa in grado di appello da un collegio diverso da quello che aveva pronunciato l'ordinanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e dinanzi al quale l'imputato aveva reso dichiarazioni spontanee).
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 494