Cass. civ. n. 16052 del 10 giugno 2024

Testo massima n. 1


CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - IN GENERE Amministrazione di sostegno - Applicabilità dell'art. 1722 c.c. - Ai soli atti espressamente indicati dal giudice tutelare - Fondamento.


In tema di amministrazione di sostegno, la procura con cui il beneficiario, prima della nomina dell'amministratore, abbia conferito a quest'ultimo o a un terzo poteri di rappresentanza diviene inefficace ex art. 1722 c.c., con riguardo ai soli atti rispetto ai quali il giudice tutelare abbia esteso le restrizioni e le decadenze stabilite dalla legge per l'interdetto e l'inabilitato, in quanto lo scopo della norma è di affermare che nessuna procura volontaria può continuare ad avere effetto nel momento e nella misura in cui si limita la capacità di agire del mandante.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 3600 del 2024

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1722

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