Cass. civ. n. 16075 del 10 giugno 2024
Testo massima n. 1
APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - DETERMINAZIONE
Appalto - Obbligazione collaterale di versamento dei trattamenti previdenziali e retributivi ex art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003 - Natura - Responsabilità di garanzia del coobbligato - Inadempimento del debitore principale - Conseguenze.
In tema di appalto privato, l'obbligazione collaterale di versamento del trattamento previdenziale e retributivo dei lavoratori, non determina la contitolarità del debito contributivo ma la "responsabilità di garanzia" del coobbligato committente, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003; ne consegue che il predetto, dopo aver soddisfatto il credito, in caso di inadempimento del datore di lavoro può agire in regresso nei confronti di quest'ultimo per l'intero importo pagato.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Civ. art. 1299
Cod. Civ. art. 1676
Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 com. 2 CORTE COST.