Cass. civ. n. 1609 del 19 gennaio 2023

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - IN GENERE Preliminare di compravendita immobiliare - Versamento di acconto sul prezzo - Operazione imponibile - Successiva risoluzione del contratto e restituzione dell'acconto versato - Obblighi di fatturazione - Erronea omissione di assoggettamento dell'acconto all'imposizione - Irrilevanza fiscale.


In tema di IVA, il versamento di un acconto sul prezzo in relazione ad un contratto preliminare di compravendita immobiliare costituisce operazione imponibile ex art. 6, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972, con conseguente obbligo del promittente venditore di emettere la relativa fattura con esposizione dell'imposta dovuta; se, in conseguenza della risoluzione del contratto preliminare, detta operazione viene meno successivamente alla registrazione della fattura, il promissario acquirente è tenuto alla necessaria rettifica, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 633 del 1972, e ad emettere fattura di restituzione in suo favore della somma già versata (in quanto di operazione imponibile di segno contrario rispetto alla prima); qualora, tuttavia, l'originario versamento dell'acconto sul prezzo non sia stato assoggettato ad imposta per errore, né l'Ufficio abbia avviato le necessarie iniziative al riguardo, la restituzione della somma dal promittente venditore al promissario acquirente assume natura meramente finanziaria e non può essere assoggettata ad imposizione IVA.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 17868 del 2021

Normativa correlata

DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6 com. 4 CORTE COST.
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 2 com. 3 lett. A
Cod. Civ. art. 1351

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