Cass. civ. n. 16097 del 10 giugno 2024

Testo massima n. 1


CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Diritto di recesso del cliente ex art. 30 del T.U.F. - Applicabilità - Condizioni.


In tema di intermediazione finanziaria, il diritto di recesso di cui all'art. 30, comma 6, d. lgs. n. 58 del 1998, non trova applicazione qualora l'investimento sia inserito in una più complessa operazione economica, tale che possa presumersi una pianificazione complessiva dell'intera operazione, sì da escludere l'effetto di "sorpresa" che il legislatore ha inteso neutralizzare mediante la previsione dello ius poenitendi.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 22221 del 2023

Normativa correlata

Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 30 com. 6
Cod. Civ. art. 1373

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