Cass. pen. n. 16099 del 09 gennaio 2024

Testo massima n. 1


GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - SENTENZA - MOTIVAZIONE Deposito in udienza della motivazione contestuale - Equiparazione alla motivazione dettata a verbale - Conseguenze - Termine per impugnare di quindici giorni.


Nel procedimento dinanzi al giudice di pace, il deposito in udienza, dopo la lettura del dispositivo, della motivazione contestuale è equiparabile alla motivazione dettata a verbale ex art. 32, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e, pertanto, il termine per impugnare la sentenza è di quindici giorni dalla lettura del provvedimento in udienza, in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 544, comma 1 e 585, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. b), cod. proc. pen.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 36767 del 2020

Normativa correlata

Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 2 CORTE COST.
Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 32 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 com. 1
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 1 lett. A CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 2 lett. B

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