Cass. civ. n. 16107 del 10 giugno 2024
Testo massima n. 1
MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDANTE - SPESE E COMPENSO DEL MANDATARIO Contratto di mandato - Sinallagamaticità - Diritto del mandatario al corrispettivo ed alle spese - Onere della prova - Mera allegazione del titolo - Sufficienza - Esclusione - Esecuzione del mandato - Necessità - Fondamento.
Il diritto del mandatario al compenso e alle spese non deriva dalla mera allegazione del contratto, essendo invece necessaria la prova del suo adempimento, poiché nella struttura esecutiva del mandato, regolato da una piena corrispettività, il mandatario è tenuto ad adempiere per primo la sua obbligazione per dare effettività a quella, contrapposta, del mandante.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 1713
Cod. Civ. art. 1720