Cass. pen. n. 16111 del 08 febbraio 2024
Testo massima n. 1
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - Bancarotta impropria da operazioni dolose - Elemento psicologico - Dolo generico relativo alle singole operazioni e prevedibilità del dissesto come conseguenza della condotta antidoverosa - Sufficienza - Causazione dolosa del fallimento - Dolo specifico - Necessità - Fattispecie.
Ai fini della configurabilità della la bancarotta impropria da operazioni dolose non deve risultare dimostrato il dolo specifico diretto alla causazione del fallimento, ma solo il dolo generico, ossia la coscienza e volontà delle singole operazioni e la prevedibilità del dissesto come conseguenza della condotta antidoverosa. (Nella specie, sistematico e protratto inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali frutto di una consapevole scelta gestionale).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.