Cass. pen. n. 16111 del 08 febbraio 2024

Testo massima n. 1


REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - Bancarotta impropria da operazioni dolose - Elemento psicologico - Dolo generico relativo alle singole operazioni e prevedibilità del dissesto come conseguenza della condotta antidoverosa - Sufficienza - Causazione dolosa del fallimento - Dolo specifico - Necessità - Fattispecie.


Ai fini della configurabilità della la bancarotta impropria da operazioni dolose non deve risultare dimostrato il dolo specifico diretto alla causazione del fallimento, ma solo il dolo generico, ossia la coscienza e volontà delle singole operazioni e la prevedibilità del dissesto come conseguenza della condotta antidoverosa. (Nella specie, sistematico e protratto inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali frutto di una consapevole scelta gestionale).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 12945 del 2020

Normativa correlata

Legge Falliment. art. 223 com. 2 lett. 2
Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.

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