Cass. civ. n. 16120 del 07 giugno 2023

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE Giudizio di cassazione - Definizione del procedimento di ricusazione da parte del collegio in diversa composizione - Conseguenze - Sospensione o rinvio del processo - Necessità - Esclusione.


Una volta definito il procedimento di ricusazione di un giudice della Corte di cassazione, il processo al quale si è riferita la ricusazione può proseguire con la partecipazione del giudice ricusato, senza che ricorrano ragioni per la sospensione o il rinvio.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 11293 del 2005

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 53 CORTE COST. PENDENTE

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