Cass. civ. n. 16120 del 07 giugno 2023
Testo massima n. 1
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE Giudizio di cassazione - Definizione del procedimento di ricusazione da parte del collegio in diversa composizione - Conseguenze - Sospensione o rinvio del processo - Necessità - Esclusione.
Una volta definito il procedimento di ricusazione di un giudice della Corte di cassazione, il processo al quale si è riferita la ricusazione può proseguire con la partecipazione del giudice ricusato, senza che ricorrano ragioni per la sospensione o il rinvio.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 53 CORTE COST. PENDENTE