Cass. pen. n. 16129 del 15 marzo 2024
Testo massima n. 1
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE - Sentenza di applicazione della pena pronunciata all’esito del giudizio di appello ex art. 448, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen. – Ricorso per cassazione – Applicabilità dei limiti di deducibilità di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - Sussistenza - Ragioni.
In tema di sentenza di applicazione della pena pronunciata all'esito del giudizio di appello ex art. 448, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso in cassazione è assoggettato ai limiti di deducibilità di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., poiché è rimessa all'imputato la scelta di insistere nella richiesta di patteggiamento ovvero optare per il giudizio ordinario.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 1 CORTE COST.