Cass. pen. n. 16129 del 15 marzo 2024

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE - Sentenza di applicazione della pena pronunciata all’esito del giudizio di appello ex art. 448, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen. – Ricorso per cassazione – Applicabilità dei limiti di deducibilità di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - Sussistenza - Ragioni.


In tema di sentenza di applicazione della pena pronunciata all'esito del giudizio di appello ex art. 448, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso in cassazione è assoggettato ai limiti di deducibilità di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., poiché è rimessa all'imputato la scelta di insistere nella richiesta di patteggiamento ovvero optare per il giudizio ordinario.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 12157 del 2021

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 2 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 1 CORTE COST.

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