Cass. pen. n. 16138 del 20 dicembre 2022

Testo massima n. 1


TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - Rinuncia alla sospensione - Imputato assistito da due difensori - Rinuncia formulata da uno di essi - Sufficienza - Fattispecie.


Nel caso in cui l'imputato sia assistito da due difensori, la rinunzia alla sospensione dei termini procedurali nel periodo feriale, di cui all'art. 240-bis, comma 2, disp. att. e trans. cod. proc. pen., può essere validamente effettuata anche da uno solo di essi. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio la decisione del tribunale del riesame aveva adottata oltre i termini di legge sul rilievo che la rinunzia a tale sospensione provenisse da uno solo dei codifensori dell'imputato).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 2494 del 2017

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 240 bis
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.

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