Cass. pen. n. 16138 del 08 febbraio 2024

Testo massima n. 1


INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA - Richiesta di archiviazione per irrilevanza penale del fatto - Opposizione della persona offesa - Decreto di fissazione dell'udienza camerale - Indicazione dell'eventualità di archiviazione per particolare tenuità del fatto - Nullità del conseguente provvedimento di archiviazione - Nullità - Esclusione.


In tema di archiviazione, l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che, a seguito di richiesta del pubblico ministero di archiviazione per irrilevanza penale del fatto, disponga l'archiviazione ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. non è viziata da nullità purché nel provvedimento di fissazione dell'udienza camerale abbia espressamente informato le parti della necessità di valutare la possibilità di archiviazione per particolare tenuità del fatto.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 6959 del 2018

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 411 com. 1 lett. BIS CORTE COST.

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