Cass. civ. n. 774 del 9 febbraio 1982

Testo massima n. 1


L'accesso al fondo del vicino — consentito dall'art. 843 c.c. qualora sia necessario per la costruzione di un'opera — permette implicitamente che l'accesso sia accompagnato dal deposito di cose, necessariamente strumentale alla costruzione, con la conseguenza che, a necessità terminata, deve essere eliminata, a cura e spese del depositante — cui, sin dall'inizio, fa carico l'obbligo del ripristino — ogni conseguenza implicante una perdurante diminuzione del diritto del proprietario del fondo vicino che, invece, deve riprendere la sua originaria ampiezza (salva l'indennità nel caso di danni).

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