Cass. civ. n. 1615 del 16 gennaio 2024

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - COMUNIONE E CONDOMINIO Comunione tra coniugi - Azione a tutela di bene comune - Legittimazione disgiuntiva - Sussistenza - Acquiescenza di un coniuge alla sentenza sfavorevole - Legittimazione dell’altro coniuge ad impugnare - Sussistenza.


In presenza di immobile facente parte di una comunione legale coniugale, ai sensi dell'art. 180, comma 1, c.c., ciascun coniuge ha autonoma legittimazione ad agire a tutela della proprietà comune, di talché nessun rilievo, come dissenso preclusivo del diritto di azione individuale, può ravvisarsi nella circostanza che alcuno dei comproprietari abbia prestato acquiescenza alla decisione intervenuta in primo grado.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 19435 del 2021

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 180
Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

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