Cass. civ. n. 16155 del 8 giugno 2023

Testo massima n. 1


COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)


Protezione internazionale - Giudizio di appello - Ammissione al gratuito patrocinio - Revoca con effetto “ex tunc” - Limiti - Fattispecie.


In tema di protezione internazionale, nei giudizi di appello la revoca dell'ammissione dello straniero al gratuito patrocinio con effetto "ex tunc" è ammessa, ex art. 136 TUSG, limitatamente alle ipotesi in cui risultino insussistenti i presupposti per l'ammissione ovvero l'interessato abbia agito o resistito in giudizio, fin dall'origine, con mala fede o colpa grave. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'ordinanza emessa in sede di appello con la quale era stata revocata l'ammissione al beneficio del ricorrente "ex tunc" in ragione della manifesta infondatezza dei motivi di appello).

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Riferimenti normativi

Cod. Proc. Civ. art. 342
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 126 CORTE COST.
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 136
Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 CORTE COST. PENDENTE
Legge 13/04/2017 num. 46 art. 1

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