14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10616 del 26 giugno 2012
Testo massima n. 1
La clinica privata risponde dei danni derivati al paziente dall’insuccesso di un intervento chirurgico, anche quando l’operatore non sia un suo dipendente; allo stesso modo, il medico, che opera in una clinica privata, risponde dei danni derivati dal difetto delle apparecchiature di quest’ultima, dovendo personalmente accertarsi della loro efficienza [ nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, la quale aveva escluso la responsabilità del chirurgo che, operando in una clinica privata, aveva causato un danno al paziente a causa del difettoso funzionamento di un bisturi elettrico ].
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