Cass. civ. n. 16166 del 11 giugno 2024

Testo massima n. 1


FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Amministrazione straordinaria - Interruzione della prescrizione con effetti permanenti - Condizioni - A far data dall’ammissione del credito al passivo - Sussistenza - Equipollenza dell’istanza di ammissione al passivo - Esclusione - Fattispecie.


In tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, l'interruzione della prescrizione in favore dei creditori, con effetto permanente per tutta la durata della procedura, si determina solo a seguito dell'ammissione allo stato passivo della procedura del relativo credito, di talché non può essere riconosciuto effetto analogo alla mera presentazione da parte del creditore dell'istanza di ammissione al passivo, non assimilabile alla proposizione della domanda giudiziale. (Nella specie, la S.C. ha stabilito che la mera richiesta di ammissione al passivo aveva prodotto, di per sè, un mero effetto interruttivo istantaneo della prescrizione, in quanto la richiesta non era stata seguita nè dal deposito da parte dei Commissari dell'elenco dei creditori ammessi, nè - non avendo il creditore istante proposto opposizione - da un provvedimento ammissivo del tribunale, risultando poi irrilevante che all'amministrazione straordinaria avesse fatto seguito l'apertura del fallimento).

Massime precedenti

Sezioni Unite: Cass. civ. n. 13143 del 2022

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1310 com. 1 CORTE COST.
Legge Falliment. art. 208
Legge Falliment. art. 209 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2945 com. 2

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