Cass. civ. n. 16196 del 08 giugno 2023
Testo massima n. 1
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE Vizi procedurali relativi alla comunicazione alle parti della bozza di relazione - Nullità relativa - Deducibilità nella prima difesa utile - Sanatoria per rinnovazione - Ammissibilità - Fondamento.
In tema di consulenza tecnica d'ufficio, l'omesso invio alle parti della bozza di relazione dà luogo a un'ipotesi di nullità a carattere relativo, suscettibile di sanatoria se il vizio non è eccepito nella prima difesa utile successiva al deposito della perizia; la sanatoria può avvenire anche per rinnovazione, quando il contraddittorio sia recuperato dal giudice dopo il deposito della relazione, con la rimessione in termini delle parti per formulare le proprie osservazioni, al fine di consentire il pieno esercizio dei poteri di cui all'art. 196 c.p.c..
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 195
Cod. Proc. Civ. art. 196