Cass. civ. n. 16199 del 11 giugno 2024
Testo massima n. 1
RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA
Condotta omissiva - Nesso causale - Accertamento - Criterio di probabilità logica - Portata - Criterio del "più probabile che non" - Distinzione.
In materia di responsabilità per attività sanitaria, l'accertamento del nesso causale in caso di condotta omissiva va compiuto secondo un criterio di probabilità logica, stabilendo se il comportamento doveroso omesso sarebbe stato in grado di impedire, o meno, l'evento lesivo, tenuto conto di tutte le risultanze del caso concreto, in base ad un giudizio ancorato non solo alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di eventi, ma anche agli elementi di conferma e all'esclusione di quelli alternativi, disponibili nel caso concreto; non si tratta, dunque, di un criterio probatorio diverso da quello del "più probabile che non", utilizzato nel giudizio civile, quanto piuttosto espressione di un accertamento di natura sostanziale del nesso di causalità materiale.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Civ. art. 1218
Cod. Civ. art. 1223
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 40
Cod. Pen. art. 41