Cass. civ. n. 3127 del 29 febbraio 2012

Testo massima n. 1


La disciplina di cui all'art. 1333 c.c. è applicabile al patto di prelazione senza previsione di corrispettivo, che ha carattere preliminare unilaterale, con obbligazioni a carico del solo proponente, e si perfeziona allorché, decorso il termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi, il promissario non rifiuti l'offerta.

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