Cass. civ. n. 16222 del 08 giugno 2023

Testo massima n. 1


APPALTO (CONTRATTO DI) - PROGETTO - VARIAZIONI - IN GENERE Opere extracontrattuali - Prova - Forma scritta - Necessità - Esclusione - Prova testimoniale - Ammissibilità - Fondamento.


Quando, nel corso o al termine dell'esecuzione del contratto d'appalto, l'appaltatore realizzi lavori extracontrattuali, non opera la limitazione probatoria di cui all'art. 2723 c.c., poiché tale pattuizione non costituisce un patto aggiunto all'originario contratto di appalto, ma ha valenza di nuovo e autonomo negozio, che non necessita di forma scritta "ad substatiam", avente ad oggetto lavori ulteriori rispetto all'originaria opera, che non ne costituiscono un completamento o uno sviluppo, ma integrano un'opera a se stante ovvero comportano radicali modifiche.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 9767 del 2016

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2723
Cod. Civ. art. 1655

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