Cass. civ. n. 4854 del 26 marzo 2012
Testo massima n. 1
In tema di contratto preliminare di compravendita immobiliare, l'esigenza della determinatezza o almeno della determinabilità dell'oggetto del contratto, sanzionata di nullità dall'art. 1418, secondo comma, in relazione agli artt. 1346 e 1325, n. 3, c.c., è soddisfatta dalla dichiarazione, che nella scrittura abbia fatto il promittente venditore, che il prezzo è stato pagato, nella specie mediante l'assunzione di tutte le spese necessarie per la costruzione dell'edificio da alienare, essendo necessariamente implicito in tale riconoscimento che anche la prestazione dovuta dal promissario compratore è stata consensualmente individuata.
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