Cass. civ. n. 16266 del 8 giugno 2023
Testo massima n. 1
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE
Previdenza complementare - Conferimento del maturando T.F.R. alle forme pensionistiche complementari - Possibilità di provvedervi mediante delegazione di pagamento ovvero cessione di credito futuro - Conseguenze - Insinuazione al passivo per quote di T.F.R. non versate - Legittimazione attiva.
In tema di previdenza complementare, il generico riferimento al "conferimento" del T.F.R. maturando alle forme pensionistiche complementari, contenuto nell'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 252 del 2005, lascia aperta la possibilità che le parti, nell'esplicazione dell'autonomia negoziale loro riconosciuta dall'ordinamento, pongano in essere non già una delegazione di pagamento (art. 1268 c.c.), bensì una cessione di credito futuro (art. 1260 c.c.), con la conseguenza che, in caso di fallimento del datore di lavoro, la legittimazione ad insinuarsi al passivo per le quote di T.F.R. maturate e accantonate, ma non versate al Fondo di previdenza complementare, spetta, di regola, al lavoratore, stante lo scioglimento del rapporto di mandato in cui si estrinseca la delegazione di pagamento al datore di lavoro, e, viceversa, al predetto Fondo ex art. 93 l. fall. quando, secondo quanto emergente dall'istruttoria, vi sia stata la cessione del credito in suo favore.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Decreto Legisl. 28/11/2005 num. 253 art. 8 com. 1
Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1268
Legge Falliment. art. 93
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