Cass. civ. n. 16285 del 12 giugno 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - IN GENERE


Estinzione fondo comune di investimento - Responsabilità della SGR - Debito IVA - Insussistenza - Autonomo titolo di responsabilità - Ammissibilità - Conseguenze.


In caso di estinzione di un fondo comune di investimento, non è configurabile una diretta responsabilità della società di gestione del risparmio che ha amministrato detto fondo con riferimento al mancato pagamento dell'IVA, salvo che l'Agenzia delle entrate non faccia valere un autonomo titolo di esponsabilità; ne consegue che la SGR non risponde con il proprio patrimonio, in via sussidiaria o solidale, degli eventuali debiti IVA gravanti sul fondo comune estinto dalla stessa amministrato.

Riferimenti normativi

Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 1 com. 1
Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 36
Legge 23/03/1983 num. 77
Cod. Civ. art. 2740

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Precedenti: Cass. civ. n. 16605/2010

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