Cass. pen. n. 16286 del 28 marzo 2023
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE - Giudizio di appello - Riforma della sentenza assolutoria - Diverso apprezzamento della prova dichiarativa - Rinunzia concorde delle parti all’escussione dei testimoni - Obbligo di rinnovazione - Esclusione - Ragioni.
Il giudice di appello che riforma la sentenza assolutoria, diversamente valutando la deposizione di un testimone, non è tenuto a procedere alla nuova audizione dello stesso, nel caso in cui le parti, dopo che sia stata disposta la rinnovazione della prova dichiarativa, vi abbiano concordemente rinunciato, prestando il consenso all'utilizzazione delle dichiarazioni rese nel precedente grado di giudizio.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 1
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST.
Costituzione art. 111 com. 5