Cass. civ. n. 16313 del 08 giugno 2023

Testo massima n. 1


CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - EFFETTI - RISPETTO AI TERZI Simulazione assoluta - Vincolo di destinazione sul bene compravenduto apposto dall’avente causa del debitore alienante - Azione di simulazione introdotta dal creditore dell’alienante dopo la trascrizione del vincolo - Proponibilità - Ragioni.


L'azione di simulazione assoluta è proponibile dal creditore della parte alienante, anche se l'avente causa di quest'ultimo abbia trascritto, in data anteriore rispetto alla trascrizione della domanda giudiziale introduttiva del giudizio, il vincolo di destinazione, apposto ai sensi dell'art. 2645-ter c.c. sul bene compravenduto, poiché la trascrizione attua una forma di pubblicità avente natura dichiarativa, che rende l'atto negoziale opponibile ai terzi, ma è inidonea ad attribuirgli l'efficacia e la validità di cui esso è naturalmente privo.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 3697 del 2020

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1414
Cod. Civ. art. 1415
Cod. Civ. art. 2645 ter
Cod. Civ. art. 2643
Cod. Civ. art. 1322

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