Cass. civ. n. 16316 del 08 giugno 2023

Testo massima n. 1


CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - IN GENERE Conferimento di incarico ad istituto di patronato - Forma scritta - Necessità - Esclusione - Libertà delle forme - Sussistenza - Fondamento.


Il conferimento di un incarico ad un istituto di patronato non richiede, ai fini della validità, la forma scritta, atteso che, in mancanza di espressa indicazione di legge in riferimento al rispetto di specifici obblighi formali, trova applicazione il generale principio di libertà delle forme, sicché è sufficiente che tra l'istituto e l'assistito si sia instaurato un rapporto di fatto, basato su un accordo verbale ovvero su comportamenti concludenti, in forza del quale il patronato sia stato incaricato del compito di svolgere attività di informazione, assistenza e consulenza in favore dell'interessato.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 8863 del 2021

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2230
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

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