Cass. civ. n. 16322 del 08 giugno 2023

Testo massima n. 1


STAMPA - RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA) Diffamazione a mezzo d'opera cinematografica - Domanda di eliminazione di scene ritenute offensive - Funzione di integrale riparazione del “vulnus” e di prevenzione di attività “contra ius” causativa di ulteriori danni - Diversità rispetto all’azione risarcitoria - Conseguenze in tema di omessa pronuncia - Fattispecie.


In tema di diffamazione a mezzo d'opera cinematografica, la domanda volta ad ottenere l'eliminazione di scene ritenute offensive svolge sia una funzione di integrale riparazione del "vulnus" arrecato ad un diritto della personalità, sia una funzione di prevenzione, per il futuro, della continuazione di attività "contra ius": ne consegue che, trattandosi di domanda non sovrapponibile a quella volta ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale, ove il giudice non abbia provveduto sulla stessa, si configura un vizio di omessa pronuncia. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, limitandosi a provvedere in merito alla domanda risarcitoria, non si era pronunciata sulla domanda volta ad ottenere l'eliminazione di alcune scene di una "fiction" ritenuta diffamatoria del diritto alla reputazione di un magistrato).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 25420 del 2017

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Costituzione art. 9
Costituzione art. 21

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