Cass. civ. n. 16330 del 8 giugno 2023
Testo massima n. 1
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE
Agevolazione fiscale ex art. 1, comma 273, lett. a), l. n. 296 del 2006 - Requisito temporale per fruire dell’agevolazione - Individuazione - Compimento dell’”ordine” del macchinario o dell’impianto - Fondamento - Fattispecie.
In tema di agevolazioni fiscali, il "discrimen" temporale per fruire del credito d'imposta correlato all'acquisizione di beni strumentali nuovi, destinati ad implementare strutture produttive già esistenti, previsto dall'art. 1, comma 273, lett. a) della l. n. 296 del 2006, deve essere individuato - come chiarito anche dalla Commissione Europea nella decisione del 25 gennaio 2008 (2008/380CE) - nella data dell'ordine del macchinario o dell'impianto, inteso quale momento in cui un progetto di investimento venga effettivamente ad attuazione, attraverso il compimento di un'operazione negoziale finalizzata all'acquisizione di un bene strumentale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della corte territoriale che, affermando la responsabilità professionale del consulente fiscale in relazione alla mancata fruizione dell'agevolazione d'imposta, aveva erroneamente affermato la spettanza del diritto del cliente facendo riferimento alla data di pagamento del prezzo del macchinario, invece che alla data dell'ordine).
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 273 CORTE COST. PENDENTE
Cod. Civ. art. 1176
Cod. Civ. art. 2236