Cass. civ. n. 16346 del 12 giugno 2024
Testo massima n. 1
APPALTO (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - PER RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE Indennizzo all'appaltatore per mancato guadagno - Determinazione - Quantificazione sulla base di una percentuale forfettaria presuntiva tratta dalla disciplina dei pubblici appalti - Applicabilità - Condizioni.
Qualora sia difficile raggiungere una dimostrazione sicura sull'entità del pregiudizio con riferimento ai rapporti giuridici ad esecuzione prolungata, tra i quali ricade l'appalto privato, l'indennizzo spettante all'appaltatore per il danno da mancato guadagno patito a causa del recesso unilaterale del committente può essere quantificato in via equitativa applicando per analogia l'aliquota forfettaria e presuntiva tratta dalla disciplina degli appalti pubblici, pari al dieci per cento della differenza fra il corrispettivo pattuito e quello maturato per le opere parzialmente realizzate.
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge 11/02/1994 num. 109 art. 37 septies